CONDIZIONI GENERALI DI INCARICO

TRADUZIONI

Condizioni generali di incarico

  1. L'unità di base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella si intende normalmente una pagina dattiloscritta di 25 righe e 55 battute per riga, ovvero di 1500 battute spazi inclusi. Per traduzioni su carta legale o resa tale, la cartella è di 25 righe e 50 battute per riga. Le tariffe si intendono al netto di IVA e al lordo di Ritenuta d'Acconto (per testi pubblicati la Ritenuta d'Acconto è da calcolare sul 75% del totale dovuto); la fatturazione minima è comunque pari ad una cartella.

  2. La traduzione deve essere commissionata con lettera di incarico o equivalente da cui risultino la somma dovuta nonché i termini di consegna e pagamento.

  3. Il traduttore deve poter prendere visione anticipatamente del testo da tradurre. L'originale deve essere consegnato al traduttore in forma leggibile e completa di eventuali tabelle, figure e grafici, eventualmente presenti nel testo. Va, inoltre, fornita l'eventuale documentazione disponibile sull'argomento.

  4. Eventuali consegne e ritiri sono a cura e spese del committente.

  5. I termini di consegna sono vincolanti solo se espressamente previsti e riguardano esclusivamente il materiale consegnato all'atto dell'accettazione dell'incarico.

  6. Il traduttore è responsabile della segretezza dei documenti del committente e della loro salvaguardia finché sono in suo possesso.

  7. Il compenso è dovuto alla consegna o a ricevimento fattura o equivalente e comunque non oltre i 30 gg. dalla consegna, scaduto tale termine si applicano gli interessi moratori ex art.5.1 del D.L. 9.10.2002, n.231.

  8. Per lavori di entità consistente, viene riconosciuta al traduttore la corresponsione di un acconto sul compenso pattuito.

  9. Se impossibilitato ad eseguire il lavoro per cause di forza maggiore sopravvenute e documentate, il traduttore può rinunciare all'incarico senza essere tenuto ad alcun risarcimento.

  10. Per incarichi conferiti e successivamente revocati è dovuta al traduttore una penale di cancellazione pari al 10% del compenso totale pattuito. La traduzione già eseguita è posta a disposizione del committente e deve essere interamente pagata.

  11. Eventuali reclami devono essere presentati entro e non oltre i 15 gg. dalla data di consegna.

  12. La traduzione di qualsiasi testo destinato alla pubblicazione, a stampa o multimediale, è protetta dalla Legge sul Diritto d'Autore n.633/41 e successive integrazioni. Il traduttore gode pertanto del Diritto d'Autore sulla propria opera:

  • il testo tradotto deve essere pubblicato nella sua integrità, qualsiasi modifica deve essere approvata dal traduttore

  • una volta approvato dall'editore, il testo deve essere pubblicato nella sua integrità entro due anni; in caso contrario, la proprietà della traduzione torna al traduttore che ne disporrà pienamente

  • il traduttore si impegna a dare una versione equivalente, per contenuto e stile, del testo originale, ad eseguire personalmente la traduzione e a rispettare i termini di consegna fissati sul contratto

 

INTERPRETARIATO

Interpretariato di trattativa: utilizzato per trattative commerciali, incontri aziendali, business meeting, discussioni di natura tecnica, visite di delegazioni straniere e italiane. L'interprete di trattativa assicura la comprensione informale per piccoli gruppi di persone, con esclusione delle tecniche di interpretazione simultanea o consecutiva.

Interpretariato consecutivo: utilizzato per incontri ufficiali, incontri con delegazioni straniere, conferenze stampa. L'interpretazione consecutiva si effettua in presenza fisica con le parti interessate, l'interprete ascolta il discorso dell'oratore e lo traduce fedelmente per brani nell'altra lingua.

Chuchotage: utilizzato per discorsi e dibattiti, si effettua rivolgendosi a bassa voce ad una/due persone che intendono seguire una conversazione in una lingua diversa da quella di loro comprensione, senza ausilio di impianti o supporti tecnici.

Interpretariato Simultaneo: utilizzato in congressi, conferenze e riunioni, si effettua in una cabina acusticamente isolata, dotata di cuffia e microfono.

Assistenza linguistica: utilizzata per fiere, visite aziendali e viaggi all’estero.

 

Condizioni generali di incarico

  1. La prestazione richiesta deve essere commissionata con lettera di incarico o equivalente da cui risultino la somma dovuta nonché i termini della prestazione e del pagamento.

  2. L’interprete si impegna ad espletare con la massima cura gli incarichi ad essa affidati dal committente e a rispettare le indicazioni da lui fornite all’atto del conferimento dell’incarico.

  3. Per prestazioni fuori sede, oltre al compenso previsto dal tariffario, è dovuta all'interprete la diaria o l'ospitalità completa, nonché il rimborso per le spese di viaggio(1).

  4. Il pagamento del compenso avviene a conclusione dell'incarico o a ricevimento fattura o equivalente e comunque non oltre i 15 gg. dallo svolgimento dell'incarico, scaduto tale termine si applicano gli interessi moratori ex art.5.1 del D.M. 9.10.2002, n.231.

  5. Per incarichi di entità consistente, viene riconosciuta all’interprete la corresponsione di un acconto sul compenso pattuito.

  6. L'annullamento di un incarico a meno di otto giorni dalla data di inizio comporta il versamento all'interprete del compenso professionale e il rimborso della spese eventualmente sostenute.

  7. Eventuali reclami devono essere presentati entro e non oltre 7 gg. dalla data di prestazione del servizio richiesto.

 

(1)Condizioni di viaggio:

  • Passaggio ferroviario in 1a classe

  • Passaggio aereo in classe turistica

  • Passaggio in nave di 1a classe

  • Rimborso auto secondo il tariffario ACI

  • Taxi a tassametro

  • Pernottamento in alberghi 3 stelle